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Normativa 19 maggio 2026 · 5 min di lettura

Condono edilizio e sanatoria ordinaria: le differenze che decidono il rogito

Primo, secondo e terzo condono edilizio o sanatoria ordinaria ex art. 36 DPR 380/01: quale strumento si applica e perché cambia l’esito del rogito in compravendita.

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Condono edilizio e sanatoria ordinaria: le differenze che decidono il rogito

Quando in un fascicolo edilizio compare la parola "sanatoria", la prima domanda operativa non è se l'immobile sia regolare, ma con quale strumento lo sia diventato. Un condono edilizio e una sanatoria ordinaria ex art. 36 del DPR 380/2001 producono effetti giuridici diversi, hanno presupposti diversi e — soprattutto — espongono il rogito a rischi diversi. Confonderli è una delle cause-tipo di sospensione di un atto in istruttoria notarile.

Tre condoni, tre logiche diverse

Nel nostro ordinamento il condono edilizio non è un istituto unico: è il prodotto di tre leggi straordinarie, ciascuna con il suo perimetro temporale e i suoi limiti.

Strumento Norma Cosa sana Termine abusi
Primo condono L. 47/1985 (artt. 31-44) Abusi sostanziali e formali entro 1/10/1983
Secondo condono L. 724/1994 (art. 39) Abusi limitati a volumetrie definite entro 31/12/1993
Terzo condono L. 326/2003 (art. 32) Solo formali/minori, esclusi vincoli entro 31/3/2003
Sanatoria ordinaria art. 36 / 36-bis DPR 380/01 Conformità (doppia o, post Salva-Casa, semplificata) nessuna data: sempre attivabile

La sanatoria ordinaria dell'art. 36 DPR 380/01 si fonda sulla doppia conformità: l'opera deve essere conforme alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. L'art. 36-bis, introdotto dal Salva-Casa (DL 69/2024 conv. L. 105/2024), ha aperto una sanatoria semplificata per le parziali difformità e le variazioni essenziali, con un regime di conformità attenuato. Il condono edilizio, al contrario, è una sanatoria straordinaria: prescinde dalla conformità urbanistica e si fonda su una scelta politica a tempo. Da qui la differenza che pesa sul rogito.

Perché la differenza arriva fino all'atto

L'art. 46 del DPR 380/01 commina la nullità degli atti tra vivi che non contengano la menzione del titolo abilitativo o, per gli immobili condonati, degli estremi della domanda di condono e dei relativi versamenti (art. 40 L. 47/1985). Non è un formalismo: un condono solo "presentato" ma non perfezionato non è equiparabile a un condono rilasciato. Se la pratica è in silenzio-rifiuto, o se mancano oblazione e oneri integralmente versati, la menzione in atto regge male e la difformità resta — con i profili di responsabilità che ne discendono ex art. 1490 c.c. sulla garanzia per vizi.

È esattamente il punto in cui una Relazione Tecnica Integrata cambia il risultato: non si limita a dire "c'è un condono", ma ricostruisce quale strumento è stato usato, se si è perfezionato, e se la rappresentazione catastale (art. 29 c. 1-bis L. 52/1985) è coerente con lo stato legittimato. Questa ricostruzione è il primo controllo che evita il blocco al rogito.

Abbiamo raccolto la sequenza completa di questi controlli in una guida operativa scaricabile: la guida RTI per la compravendita.

La sequenza operativa corretta

  1. Identificare lo strumento dal fascicolo: titolo ordinario, art. 36/36-bis, oppure uno dei tre condoni. La parola "sanatoria" da sola non basta.
  2. Verificare il perfezionamento: per il condono, domanda + oblazione + oneri concessori + eventuale parere/silenzio-assenso maturato; per l'art. 36, accertamento di conformità rilasciato.
  3. Confrontare lo stato di fatto con il titolo legittimante e con la planimetria catastale: un condono perfezionato non copre interventi successivi non titolati.
  4. Verificare l'ufficio competente: lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune detiene il fascicolo; la pratica di condono può essere fisicamente in archivio cartaceo, con tempi di accesso agli atti non banali da mettere a calendario prima del preliminare.
  5. Tradurre l'esito in atto: estremi corretti, menzioni ex art. 40 L. 47/1985, allineamento catastale.

Lo standard nazionale non basta

Un errore frequente è ragionare solo sulla norma statale. Il regolamento edilizio e gli strumenti urbanistici del singolo Comune possono qualificare diversamente una difformità (ad esempio una veranda o un soppalco) e incidere su ciò che il condono ha effettivamente coperto. Assumere acriticamente lo standard nazionale, senza leggere la disciplina comunale applicabile all'epoca dell'abuso, è la causa-tipo di una contestazione che emerge dopo il rogito, quando è più costosa da gestire. Il dato non è mai "l'Italia": è il Comune, alla data rilevante.

Caso-tipo

Appartamento in fabbricato anni '60, zona semicentrale. Dal fascicolo risulta una domanda di secondo condono (L. 724/1994) per la chiusura di un balcone. La planimetria catastale, però, riporta ancora il balcone aperto e una porzione accessoria realizzata dopo il 1993 non compare in alcun titolo. Esito della verifica: il condono è perfezionato e copre la chiusura del balcone, ma la porzione successiva è una difformità autonoma, non condonabile con quella domanda e da trattare con art. 36-bis o ripristino. Percorso di soluzione: aggiornamento catastale (DOCFA) per allineare la planimetria, pratica edilizia per la porzione non titolata, e solo dopo la fissazione del rogito. Senza questa lettura, l'atto sarebbe andato avanti su una rappresentazione non veritiera.

L'angolo che fa la differenza: dichiarare i margini

Un giudizio tecnico che dice "regolare" senza qualificazioni è fragile. Un giudizio che dice "regolare per la porzione X coperta dal condono L. 724/1994 perfezionato; difformità residua sulla porzione Y, da sanare prima dell'atto" è difendibile in istruttoria e in un eventuale contenzioso, perché rende esplicito il perimetro di certezza e quello di incertezza. È la ragione per cui una relazione che esplicita i margini regge meglio di una che li nasconde dietro una conclusione netta: protegge il venditore, l'acquirente e il professionista che roga.

In sintesi: davanti a una "sanatoria", la domanda non è chiusa finché non si sa quale strumento è stato usato e se si è perfezionato. È un controllo tecnico, non una formula da atto.


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