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Famiglia nella nuova casa
Idoneità Alloggiativa

Per il permesso di soggiorno

Idoneità alloggiativa per il permesso di soggiorno.

Il certificato che dimostra un alloggio idoneo, redatto secondo il DM 5 luglio 1975.

Sopralluogo, verifica dei requisiti e relazione firmata da tecnico abilitato, pronta per il deposito in Questura, Sportello Unico o Prefettura. Tempi certi per non rallentare la pratica.

Richiedi l'idoneità
DM 5/7/1975
Standard normativo applicato
Art. 29
Ricongiungimento familiare — D.Lgs. 286/1998
9
Province coperte con tecnico abilitato locale
Cos'è

Il documento che attesta un alloggio idoneo.

Il certificato di idoneità alloggiativa è una relazione tecnica che attesta che un determinato alloggio rispetta i parametri igienico-sanitari di legge ed è adatto a ospitare un numero preciso di persone. È il documento che gli uffici dell'immigrazione richiedono per dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo.

Per il permesso di soggiorno serve in più situazioni: il ricongiungimento familiare, il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, il nulla osta al lavoro e, in alcuni casi, il contratto di soggiorno. In tutti questi casi la relazione deve essere completa, conforme e firmata da un tecnico abilitato per essere accettata dall'ufficio ricevente.

Quando serve

Le pratiche in cui è richiesta.

Ricongiungimento familiare

Per far arrivare il coniuge, i figli o i familiari, la legge richiede di certificare che l'alloggio è idoneo a ospitare anche loro. È la pratica in cui l'idoneità è richiesta più di frequente.

Art. 29 D.Lgs. 286/1998

Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo

Per il rilascio del permesso UE (ex carta di soggiorno) occorre dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo, oltre agli altri requisiti di reddito e soggiorno.

Art. 9 D.Lgs. 286/1998

Nulla osta e contratto di soggiorno per lavoro

In diverse procedure di ingresso o conversione per motivi di lavoro lo Sportello Unico richiede la verifica dell'idoneità dell'alloggio messo a disposizione.

Sportello Unico Immigrazione

Ospitalità e cessione di fabbricato

La dichiarazione di ospitalità a un cittadino straniero comporta la verifica delle condizioni igienico-sanitarie e urbanistiche dell'immobile ospitante.

Art. 7 D.Lgs. 286/1998
I requisiti — DM 5 luglio 1975

Cosa verifica il tecnico durante il sopralluogo.

L'idoneità si valuta sui parametri del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975. Il più ricorrente è il rapporto tra superficie e numero di occupanti: se la superficie non è sufficiente, l'idoneità non può essere rilasciata.

Superficie e affollamento

La superficie netta deve essere adeguata al numero di persone che vivranno nell'alloggio. È il parametro che determina più spesso l'esito.

Altezze minime

Di norma 2,70 m nei locali abitabili e 2,40 m nei corridoi, disimpegni e servizi igienici.

Aerazione e illuminazione

Ogni locale abitabile deve disporre di aerazione e illuminazione naturale dirette, con superfici finestrate adeguate.

Impianti igienico-sanitari

Presenza e idoneità di bagno, servizi e dotazioni igieniche, oltre alle condizioni generali di salubrità dei locali.

La superficie è sufficiente per il tuo nucleo?

Verificalo in anticipo con il calcolatore della superficie minima, prima del sopralluogo.

Apri il calcolatore →
Documenti necessari

Cosa preparare per avviare.

Planimetria catastale dell'alloggio

Scaricabile da visura catastale. Se non ce l'hai, segnalalo: il tecnico può acquisirla.

Titolo di disponibilità dell'immobile

Contratto di locazione registrato, atto di proprietà oppure dichiarazione di ospitalità.

Documento d'identità del richiedente

Documento in corso di validità della persona intestataria della pratica.

Dati del nucleo da ospitare

Numero e composizione delle persone che vivranno nell'alloggio, per la verifica di affollamento.

Come si richiede

Quattro passi alla relazione firmata.

01

Richiesta

Compili il modulo con i dati dell'immobile e del nucleo. Anche il CAF o il patronato può farlo per te.

02

Sopralluogo

Il tecnico abilitato locale effettua il rilievo e le verifiche. La data viene concordata direttamente con te.

03

Relazione tecnica

Redazione della relazione di idoneità conforme al DM 5/7/1975, con gli allegati richiesti dalla normativa.

04

Consegna

Ricevi il documento firmato, pronto per il deposito presso l'ufficio competente.

Idoneità alloggiativa, agibilità, abitabilità: non sono la stessa cosa

Idoneità alloggiativa

Certifica che quel alloggio è idoneo a ospitare quel numero di persone, secondo il DM 5/7/1975. È il documento richiesto dalle pratiche di immigrazione e va riferito al nucleo.

Agibilità / abitabilità

Attesta la conformità edilizia e impiantistica dell'immobile ed è di competenza del Comune. Riguarda l'immobile in sé, non il numero di occupanti. Non sostituisce l'idoneità alloggiativa.

In pratica: un immobile può essere perfettamente agibile e comunque non risultare idoneo per il numero di persone che si intende ospitare. Per questo la verifica va fatta sul caso specifico.

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FAQ

Domande frequenti.

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Quando serve l'idoneità alloggiativa per il permesso di soggiorno?

Il certificato di idoneità alloggiativa è richiesto in diverse pratiche legate al permesso di soggiorno: ricongiungimento familiare (art. 29 D.Lgs. 286/1998), rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno, art. 9), nulla osta al lavoro e, in alcuni casi, contratto di soggiorno per lavoro. L'ufficio competente (Questura, Sportello Unico Immigrazione o Prefettura) richiede di dimostrare la disponibilità di un alloggio che rispetti i parametri igienico-sanitari di legge.

Che differenza c'è tra idoneità alloggiativa e agibilità?

Sono due documenti diversi. L'agibilità (o abitabilità) attesta che un immobile è conforme alle norme edilizie e impiantistiche ed è di competenza del Comune in fase di costruzione o ristrutturazione. L'idoneità alloggiativa, invece, certifica che quel determinato alloggio è idoneo a ospitare un numero preciso di persone secondo i parametri del DM 5 luglio 1975: è il documento richiesto per le pratiche di immigrazione e va riferito alla composizione del nucleo. Avere l'agibilità non sostituisce l'idoneità alloggiativa.

Quali requisiti deve avere l'alloggio?

L'alloggio deve rispettare i parametri del DM 5 luglio 1975: superficie minima parametrata al numero di occupanti, altezze minime dei locali (di norma 2,70 m negli ambienti abitabili e 2,40 m nei servizi), aerazione e illuminazione naturale, presenza dei vani minimi di legge e idoneità degli impianti igienico-sanitari. Il rispetto della superficie rispetto al numero di persone è il parametro più frequente: puoi verificarlo in anticipo con il calcolatore presente nella pagina del servizio.

Quali documenti servono per richiederla?

Per avviare la pratica servono la planimetria catastale dell'alloggio (scaricabile da visura catastale), il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile (contratto di locazione registrato, atto di proprietà o dichiarazione di ospitalità) e un documento di identità del richiedente. Durante il sopralluogo il tecnico rileva le misure e lo stato dei locali. Se non disponi della planimetria catastale, segnalalo: il tecnico può acquisirla o indicarti come ottenerla.

Quanto è valido il certificato di idoneità alloggiativa?

La validità non è fissata in modo uniforme a livello nazionale: dipende dall'ufficio ricevente e dal tipo di pratica. In molti casi viene considerato valido se rilasciato di recente (entro alcuni mesi) e finché non cambiano le condizioni dell'alloggio o del nucleo. Conviene sempre verificare il requisito specifico con l'ufficio o il CAF/patronato che segue la pratica prima del deposito.

Il CAF o il patronato può richiederlo per conto dell'assistito?

Sì. CAF e patronati che seguono le pratiche di immigrazione possono avviare la richiesta per conto della persona assistita, indicando i dati dell'immobile e del nucleo. La relazione viene poi consegnata pronta per il deposito presso l'ufficio competente. Anche il privato cittadino può richiederla direttamente.

Cosa succede se l'alloggio non risulta idoneo?

Se i parametri non sono soddisfatti — ad esempio superficie insufficiente per il numero di occupanti — il tecnico redige comunque una relazione che indica i requisiti non raggiunti e, dove possibile, le azioni correttive. Questo permette di valutare in anticipo, prima di depositare la pratica, se è necessario un alloggio diverso o una diversa composizione del nucleo dichiarato.

Avvia pratica

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