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Normativa 2 agosto 2026 · 9 min di lettura

Decreto flussi: l'alloggio è il requisito che fa cadere più domande

Nel decreto flussi il requisito alloggiativo segue una norma diversa da quella del ricongiungimento, ha parametri propri e tempi comunali che arrivano a 120 giorni. Cosa verificare, e quando.

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Decreto flussi: l'alloggio è il requisito che fa cadere più domande

Nel percorso del decreto flussi l'attenzione si concentra quasi sempre su due cose: la quota e il reddito del datore di lavoro. L'alloggio arriva dopo, trattato come un adempimento formale da chiudere in fretta prima dell'appuntamento allo Sportello Unico.

È un errore di sequenza. Il requisito alloggiativo è l'unico che dipende da un accertamento tecnico su un immobile reale, con tempi che non controlla né il datore di lavoro né il lavoratore, e con parametri che cambiano da Comune a Comune. Quando salta, salta tardi — quando la quota è già stata usata.

Questo articolo mette in fila cosa chiede davvero la norma sull'alloggio nel decreto flussi, quali numeri si applicano, e dove si annidano i due o tre punti che fanno tornare indietro le pratiche.

Due percorsi diversi, due norme diverse, due standard di alloggio

Il primo equivoco è pensare che "idoneità alloggiativa" sia una cosa sola. Non lo è: la legge costruisce due binari distinti, con basi normative e parametri differenti.

Ingresso per lavoro subordinato (il binario del decreto flussi). L'articolo 5-bis, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 286/1998 — il Testo unico sull'immigrazione — prevede che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato contenga «la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica». Il rinvio è ai parametri dell'edilizia residenziale pubblica, che sono di fonte regionale.

Ricongiungimento familiare. L'articolo 29, comma 3, lettera a) dello stesso decreto chiede invece la disponibilità di «un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali». Il rinvio qui è ai requisiti igienico-sanitari, cioè al DM 5 luglio 1975. La procedura di accertamento è disciplinata dall'articolo 6, comma 1, del DPR 394/1999.

Due rinvii diversi. Nella pratica, moltissimi Comuni rilasciano un unico documento costruito sui parametri del DM 1975 e valido per entrambi gli usi — l'attestato del Comune di Torino, per esempio, indica esplicitamente sia il contratto di soggiorno per lavoro subordinato sia il ricongiungimento tra le finalità coperte. Ma "nella pratica" non è "sempre": la fonte del parametro resta diversa, e dove la legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica fissa standard propri, il conteggio delle persone ammesse può non coincidere.

Il punto operativo è questo: prima di misurare, va deciso a quale titolo serve il documento. Un alloggio che regge per un permesso di soggiorno per lavoro non è automaticamente lo stesso alloggio che regge per un ricongiungimento familiare con tre familiari a carico.

I numeri del DM 5 luglio 1975

Il decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 (G.U. n. 190 del 18 luglio 1975) è la fonte dei parametri dimensionali. Sono numeri secchi, e vale la pena averli sotto gli occhi invece che riassunti.

Parametro Valore minimo Riferimento
Superficie abitabile per abitante — primi 4 abitanti 14 mq ciascuno art. 2
Superficie abitabile per abitante — dal 5° in poi 10 mq ciascuno art. 2
Stanza da letto per una persona 9 mq art. 2
Stanza da letto per due persone 14 mq art. 2
Stanza di soggiorno 14 mq art. 2
Alloggio monostanza per una persona (servizi inclusi) 28 mq art. 2
Alloggio monostanza per due persone (servizi inclusi) 38 mq art. 2
Altezza interna utile dei locali di abitazione 2,70 m art. 1
Altezza interna utile — corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli 2,40 m art. 1

Due avvertenze che nel decreto flussi fanno la differenza.

La prima: la soglia dei 14 mq per abitante non è una media sull'appartamento, è un criterio di capienza. Un trilocale da 60 mq utili non "vale" automaticamente quattro persone, perché la verifica passa anche dalle superfici delle singole stanze da letto.

La seconda: l'altezza di 2,70 m è la regola, e il 2,40 vale solo per i locali accessori elencati. Una camera ricavata in un sottotetto o in un locale con altezza ridotta non diventa camera perché ci sta un letto — e i metri quadri di quel locale, nella maggior parte delle istruttorie, non entrano nel conteggio della superficie abitabile.

La ricevuta della richiesta vale. Il certificato deve comunque arrivare

Uno dei pochi elementi di flessibilità della procedura è che, al momento della convocazione allo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno, è ammessa la ricevuta della richiesta di attestazione presentata all'ufficio tecnico comunale (o, dove il percorso è quello igienico-sanitario, all'ASL competente), al posto del certificato già rilasciato.

È una valvola di sfogo pensata per un motivo preciso: i tempi comunali non stanno dentro le finestre del decreto flussi. Ma va letta per quello che è — un rinvio, non un esonero. Il documento definitivo deve arrivare, e se l'accertamento si chiude con esito negativo il problema si ripresenta identico, solo più tardi e con meno margine per rimediare.

Quanto più tardi dipende da dove si trova l'immobile. Il Comune di Torino dichiara un termine fino a 120 giorni dalla presentazione dell'istanza per rilasciare l'attestazione o il diniego, ridotto a 10 giorni quando c'è già un preavviso di rigetto della Prefettura o della Questura da fronteggiare. Altri Comuni si muovono su termini dichiarati intorno ai 30 giorni. Sono ordini di grandezza diversi, e chi programma la pratica sul secondo scenario mentre l'immobile sta nel primo si trova scoperto.

Da qui la regola pratica: la parte tecnica va avviata quando si prepara la domanda, non quando arriva la convocazione. È l'unico pezzo del fascicolo il cui tempo non dipende da chi lo presenta.

Lo stesso alloggio non vale ovunque allo stesso modo

Il DM 1975 è il pavimento nazionale. Sopra ci stanno i regolamenti d'igiene e i regolamenti edilizi comunali, che possono essere più restrittivi, e le prassi di sportello, che variano anche a parità di regolamento.

La differenza si vede già nel nome e nella procedura. A Torino il documento si chiama attestato di idoneità alloggiativa, lo rilascia l'Ufficio Idoneità Alloggiativa della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, ha validità di un anno dal rilascio e decade se cambiano le condizioni soggettive o oggettive; l'istanza richiede due marche da bollo da 16 euro (una alla presentazione, una al ritiro) e — punto centrale — una scheda di rilevamento tecnico redatta da un professionista iscritto al Collegio o all'Ordine, insieme alle dichiarazioni degli impianti gas ed elettrico, alla planimetria catastale firmata dal tecnico e alla visura.

A Milano il documento si chiama attestazione di idoneità abitativa e, nei casi in cui serve la verifica igienico-sanitaria — tra cui il ricongiungimento familiare, la coesione familiare, l'ingresso di familiari al seguito e il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo — il sopralluogo passa da due canali alternativi: la convenzione tra il Comune e il Collegio dei Geometri della Provincia di Milano, oppure un professionista abilitato contattato direttamente dal richiedente.

Nomi diversi, validità diverse, tempi diversi, canali diversi. Sulle nove piazze che seguiamo — Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Torino, Novara, Vercelli, Piacenza, Parma — le combinazioni non sono intercambiabili. Assumere lo standard nazionale e ignorare il regolamento locale è la causa-tipo del rigetto, più frequente dell'alloggio genuinamente sottodimensionato.

Un caso-tipo: gli 8,4 metri quadri

Un caso ricorrente, ridotto all'osso e senza riferimenti identificativi. Appartamento censito come trilocale, richiesta per un nucleo di tre persone. Sulla carta i conti tornano: superficie utile ampiamente sopra i 42 mq che servirebbero a 14 mq per abitante.

Al rilievo, la seconda camera misura 8,4 mq netti. Sotto i 9 mq che il DM 1975 chiede per una stanza da letto singola, di sei decimetri quadri. Il locale esiste, è finestrato, è a norma di altezza: semplicemente non è computabile come stanza da letto. La capienza dichiarabile scende, e la pratica per tre persone non passa.

Le uscite sono due, e nessuna delle due è "arrotondare". La prima è verificare se la superficie netta sia stata misurata correttamente — al filo interno dell'intonaco, escludendo o includendo secondo lo standard applicato dal Comune, perché su misure di quell'ordine il criterio di misura sposta il risultato più della muratura. La seconda è ricostruire l'attribuzione d'uso effettiva dei locali e documentarla in una planimetria aggiornata, quando i titoli edilizi e lo stato di fatto lo consentono.

Quello che non funziona è presentare il numero senza dire come è stato ottenuto.

Perché una relazione che dichiara i propri margini regge meglio

Una scheda tecnica che scrive «idoneo» e basta è indifendibile in istruttoria: se l'ufficio contesta la misura, non c'è nulla da discutere, si ricomincia.

Una relazione che scrive «camera 2: 8,4 mq netti, misurati al filo interno finito, tolleranza strumentale ±0,05 m; parametro applicato: art. 2 DM 5/7/1975, stanza singola ≥ 9 mq; esito: non computabile come stanza da letto» dice la stessa cosa, ma dichiara il metodo, la fonte e il margine. Su quel testo si può fare un contraddittorio, si può rispondere a un preavviso di rigetto nei dieci giorni, si può correggere un punto senza rifare tutto.

È la differenza tra un documento che afferma e un documento che dimostra — e nel decreto flussi, dove il tempo è la risorsa scarsa, è anche la differenza tra rimediare e ricominciare.

In sintesi

  • Il requisito alloggiativo del decreto flussi poggia sull'art. 5-bis D.Lgs. 286/1998 e rinvia ai parametri dell'edilizia residenziale pubblica; il ricongiungimento poggia sull'art. 29 e rinvia ai requisiti igienico-sanitari. Non sono lo stesso standard.
  • I numeri del DM 5 luglio 1975 sono soglie per singolo locale, non medie sull'appartamento.
  • La ricevuta della richiesta è ammessa allo Sportello Unico, ma rinvia il problema: l'esito arriva comunque.
  • I tempi comunali dichiarati vanno da circa 30 a 120 giorni. La parte tecnica va avviata all'inizio della pratica.
  • Il regolamento d'igiene comunale può essere più restrittivo del DM 1975, e quasi sempre lo è su qualche voce.

Se stai preparando una pratica di idoneità alloggiativa per permesso di soggiorno e non sai se l'alloggio regge il numero di persone che ti serve, la verifica dimensionale si può fare prima di depositare qualsiasi cosa — ed è il momento in cui costa meno scoprirlo.


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