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Normativa 31 luglio 2026 · 8 min di lettura

Idoneità alloggiativa: cosa cambia quando il Comune sposta la domanda su un portale telematico

Il requisito tecnico è nazionale e fermo al DM 5 luglio 1975, la procedura di deposito è comunale e cambia senza preavviso: parametri, variabilità fra città e le cinque verifiche da fare prima di presentare la domanda.

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Idoneità alloggiativa: cosa cambia quando il Comune sposta la domanda su un portale telematico

Dal 1° agosto 2026 il Comune di Cosenza riceve le richieste di attestato di idoneità alloggiativa esclusivamente per via telematica, sulla piattaforma regionale CalabriaSUE, con il modulo "SUE_19 – Richiesta attestato idoneità alloggiativa". Non è un aggiornamento di modulistica: la pratica passa sotto lo Sportello Unico per l'Edilizia, l'invio richiede firma digitale e PEC, e chi non ne dispone può trasmettere solo per il tramite di un professionista o di un'associazione a cui abbia conferito procura speciale (avviso del Comune di Cosenza).

Per chi aspetta quel documento in vista di un ricongiungimento familiare o del rinnovo di un permesso di soggiorno, la differenza è concreta e immediata: fino al 31 luglio si poteva consegnare allo sportello, dal 1° agosto senza un canale digitale la domanda non entra proprio nel procedimento.

Cosenza non è una delle piazze in cui operiamo. È però l'esempio più pulito di un fatto che vale ovunque, comprese le nove città che seguiamo: la parte tecnica non cambia mai, la procedura di deposito cambia di continuo e senza preavviso utile. Chi prepara la pratica sullo standard nazionale e ignora la prassi dello sportello che la riceve si espone al rigetto o, più spesso, alla richiesta di integrazione — che costa settimane.

Cosa non cambia: il requisito sostanziale

Il fondamento resta l'articolo 29, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 286/1998, che per il ricongiungimento familiare richiede la disponibilità «di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali». Due elementi da leggere con attenzione:

  • l'accertamento è comunale, non prefettizio. Il certificato lo rilascia il Comune, e il Comune decide come organizzarsi;
  • il parametro tecnico è nazionale: il riferimento è il DM Sanità 5 luglio 1975, che fissa altezze e superfici minime.

Per la linea lavoro il riferimento cambia norma ma non logica: l'articolo 5-bis del Testo Unico àncora la sistemazione alloggiativa ai parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e sono i regolamenti regionali a definirli.

I numeri che l'ufficio misura davvero

Il DM 5 luglio 1975 è breve e molto operativo. I valori che decidono l'esito:

Parametro Valore minimo
Altezza interna utile 2,70 m (2,40 m per corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli)
Alloggio monostanza, 1 persona 28 mq comprensivi dei servizi
Alloggio monostanza, 2 persone 38 mq comprensivi dei servizi
Stanza da letto singola 9 mq
Stanza da letto doppia 14 mq
Stanza di soggiorno 14 mq
Superficie abitabile per abitante 14 mq per ciascuno dei primi 4 abitanti, 10 mq per ciascuno dei successivi

A questi si aggiunge il requisito, spesso sottovalutato, della finestra apribile in ogni stanza da letto, nel soggiorno e nella cucina. Su come questi parametri vengono applicati nel conteggio degli occupanti abbiamo scritto una guida dedicata: i requisiti igienico-sanitari e i parametri che contano.

Il punto pratico è che questi numeri sono un pavimento, non un tetto. Il regolamento locale d'igiene o il regolamento edilizio comunale possono essere più restrittivi, e in quel caso vince il più restrittivo. Assumere che valga ovunque e solo lo standard del 1975 è la causa-tipo di rigetto.

Nove piazze, nove organizzazioni diverse

Nelle città che seguiamo — Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Torino, Novara, Vercelli, Piacenza, Parma — cambia praticamente tutto tranne il DM 1975: quale ufficio riceve, con quale modulo, con quale canale, con quali allegati, con quale tempo di risposta.

Un esempio concreto e verificabile. A Milano la richiesta non si presenta a un unico ufficio centrale: è competente il Municipio in cui ricade l'alloggio, e per sapere quale sia occorre passare dal Geoportale comunale. Presentare al Municipio sbagliato non è un errore fatale, ma è tempo perso in un procedimento in cui il tempo è la risorsa più scarsa. A Cosenza, dopo il 1° agosto, la competenza è dello Sportello Unico per l'Edilizia e il canale è un portale regionale con firma digitale obbligatoria. A Reggio Calabria, dove nel luglio 2026 sono stati sollevati pubblicamente i ritardi nel rilascio, il collo di bottiglia è l'ufficio urbanistica.

Tre città, tre modelli organizzativi incompatibili tra loro per lo stesso identico accertamento tecnico. Chi lavora su più comuni deve trattarli come procedimenti distinti, non come varianti locali di una procedura unica. Per questo teniamo una scheda per ciascuna piazza: per esempio quella su Milano.

Il caso-tipo che si ripete

Prendiamo una situazione ricorrente, ricostruita sui parametri e non su una pratica specifica. Un bilocale di 52 mq: soggiorno-cucina 19 mq, camera 13,4 mq, bagno e disimpegno il resto. La famiglia da ricongiungere è di quattro persone.

Il conto sembra reggere sulla superficie complessiva — 52 mq contro i 14 mq richiesti per ciascuno dei primi quattro abitanti farebbero 56 mq necessari, e già qui non torna. Ma il problema si presenta prima: la camera da 13,4 mq è sotto i 14 mq richiesti per due persone. Non è un dettaglio recuperabile con una diversa disposizione dei mobili: è una misura, e la misura o c'è o non c'è.

La soluzione praticabile non è forzare il numero, è dichiarare il numero giusto: l'attestato certifica quante persone quell'alloggio può ospitare, e una pratica che chiede tre posti dove ce ne stanno tre passa, mentre una che ne chiede quattro torna indietro e brucia mesi. La verifica va fatta prima di depositare, non dopo il rigetto.

Un secondo classico: l'altezza. Un sottotetto recuperato con altezza media 2,55 m sembra "quasi" a norma. Non lo è per i locali di abitazione, lo è per un ripostiglio. La destinazione dichiarata in pianta e quella reale devono coincidere, altrimenti il rilievo del tecnico comunale trova una difformità dove il richiedente vedeva una stanza.

Perché un giudizio con margini espliciti regge meglio

C'è una differenza di sostanza tra una relazione che scrive «alloggio conforme» e una che scrive «altezza media rilevata in tre punti: 2,71 m; superficie della camera 1: 14,08 mq, misurata al netto degli intonaci; occupanti compatibili: 3».

La prima è un'affermazione: se l'ufficio misura 2,68 m, cade tutta.

La seconda è un accertamento: dichiara il metodo, il punto di misura e il margine. Se l'ufficio rileva un valore diverso, la discussione si sposta sul metodo — verificabile — e non sulla credibilità di chi ha firmato. Nei procedimenti in cui l'amministrazione comunica i motivi ostativi prima del diniego (art. 10-bis della legge 241/1990), avere già agli atti le misure e il criterio con cui sono state prese è la differenza tra rispondere in dieci giorni e dover rifare il sopralluogo.

È lo stesso principio per cui la pratica va costruita per essere letta da chi non c'era: il tecnico comunale, l'operatore di sportello, e in caso di riesame chi arriva dopo.

Prima di depositare: cinque verifiche

  1. Qual è il canale attivo oggi, non sei mesi fa. Portale telematico, PEC, sportello fisico: la regola cambia con un avviso pubblicato sul sito del Comune, non con una riforma nazionale.
  2. Quale ufficio è competente: tecnico comunale, sportello unico edilizia, municipio di zona. A Milano dipende dall'indirizzo dell'alloggio.
  3. Servono firma digitale e PEC? Se sì, il richiedente da solo spesso non può depositare: va valutata per tempo la procura speciale a un professionista.
  4. La planimetria catastale corrisponde allo stato dei luoghi? Una parete spostata e mai aggiornata al Catasto fa saltare il confronto tra quanto dichiarato e quanto misurato.
  5. Quante persone si dichiarano? Il numero va calcolato sui parametri, non sulle intenzioni. È il campo che genera più rigetti.

Su questi cinque punti la parte che possiamo controllare è tutta tecnica: il rilievo, le misure, la coerenza tra planimetria e stato di fatto, il conteggio degli occupanti. Il resto — i tempi dell'ufficio, l'esito del procedimento — è competenza esclusiva del Comune e della Prefettura, e nessun tecnico può promettere niente su quel fronte. Quello che si può fare è consegnare una pratica che non dia motivi per essere fermata: è esattamente il perimetro del nostro servizio di idoneità alloggiativa.

In sintesi

Il requisito è nazionale e stabile dal 1975. La procedura è comunale, mutevole e sempre più digitale. Chi prepara la pratica deve conoscere entrambe: i parametri per sapere se l'alloggio regge, la prassi dello sportello per sapere come farci arrivare la domanda.

Se la pratica serve per un ricongiungimento, il percorso e la documentazione sono descritti nella pagina dedicata all'idoneità per ricongiungimento familiare; se serve per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno, il riferimento è la pagina sull'idoneità per permesso di soggiorno.

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